L’Accesso civico semplice e quello generalizzato è il diritto di chiunque, senza necessità di indicare il motivo, di richiedere documenti, informazioni o dati in possesso della Congregazione rispetto al ramo RSA, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’organizzazione per la riproduzione su supporti materiali.
Come fare
La richiesta di accesso può essere inoltrata compilando una semplice richiesta nel quale occorre:
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Accesso civico semplice
E’ il diritto a visualizzare, consultare e scaricare tutti i documenti e i dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione sul sito.
Tabella riassuntiva degli obblighi di pubblicazione
(ai sensi di:
A seguito di richiesta di accesso civico, l’amministrazione provvede a:
Accesso generalizzato
È il diritto di richiedere ulteriori documenti e dati in possesso dell’Ente oltre quelli su cui già vige l’obbligo di pubblicazione.
A seguito di richiesta di accesso generalizzato, l’organizzazione provvede a:
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione all’accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Durante tale periodo il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.
Nonostante l’opposizione dei controinteressati, l’organizzazione può comunque decidere di accettare la richiesta di accesso generalizzato, se non ravvisa alcun pregiudizio concreto alla tutela di interesse pubblici o privati.
Rifiuto all’accesso
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis introdotto dal D.Lgs 97/2016.
Richiesta di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame all’organizzazione che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), l’organizzazione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell’organizzazione è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella dell’organizzazione, il richiedente può proporre ricorso al TAR (art. 116 d.lgs 104/2010) o presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale. Il ricorso va notificato anche all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
Normativa
Art. 5, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 (così come modificati dal d.lgs 97/2016)
Istituto Suore Domenicane SS. Rosario
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20842 Besana in Brianza
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